Statuto

 SPAZIO AUTISMO - ONLUS

 

Art.1 - Costituzione

1.1 - Ai sensi degli artt. 36, 37 e seguenti del Codice Civile, è costituita l’Associazione denominata: SPAZIO AUTISMO - ONLUS, che in seguito sarà denominata l’Organizzazione.

L’Organizzazione promuove attività di solidarietà sociale e agisce nel rispetto dell’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).

L’Associazione garantisce le pari opportunità tra uomo e donna e i diritti fondamentali della persona.

 

1.2 - I contenuti e la struttura dell’Organizzazione sono ispirati a principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell’Organizzazione stessa.

 

1.3 - La durata dell’Organizzazione è illimitata.

 

1.4 - L’Organizzazione ha sede in Cinisello Balsamo.

 

1.5 - Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città.

 

 

Art.2 - Scopi

L’Organizzazione, senza fini di lucro, opera nel settore:

·        formazione;

·        tutela dei diritti civili;

·        ricerca scientifica;

·        assistenza sanitaria;

·        assistenza sociale e socio sanitaria;

·        beneficenza,

 

per il perseguimento, in via esclusiva, di scopi di solidarietà sociale concretati nelle finalità istituzionali indicate nel successivo art. 3 ad esclusivo favore di persone autistiche e con disturbi generalizzati dello sviluppo.

 

 

Art.3 - Finalità

L’Organizzazione, in considerazione del patto di costituzione e degli scopi che si propone, intende perseguire le seguenti finalità:

·        promuovere la formazione degli operatori, l’educazione specializzata, la tutela dei diritti civili, la ricerca scientifica, l’assistenza sanitaria, sociale e socio sanitaria a favore delle persone autistiche e con disturbi generalizzati dello sviluppo, affinché sia loro garantito il diritto inalienabile a una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente, nel rispetto della loro dignità e del principio delle pari opportunità;

·        promuovere l’informazione mediante corsi, convegni, seminari e pubblicazioni in coerenza con le definizioni internazionali di Autismo e di Disturbo Generalizzato dello Sviluppo formulate nelle classificazioni internazionali: ICD (International Classification of Deseases and Disorders) dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e DSM (Diagnotic and Statistical Manual of Mental Disorders) della Società Psichiatrica Americana e con lo stato dell’arte delle più recenti conoscenze;

·        creare un collegamento tra le famiglie e valorizzarne le potenzialità terapeutiche e il valore essenziale, come primaria componente educativa;

·     sostenere équipe scientifiche allo scopo di orientare la ricerca verso studi sull’autismo, le sue cause e i possibili rimedi;

·     promuovere la diffusione delle conoscenze acquisite nei settori dell’assistenza sanitaria e sociale, nell’educazione scolastica e professionale e negli interventi mirati all’integrazione nella scuola, nel lavoro, nello sport e nella società;

·        stabilire rapporti di collaborazione, collegamento, convenzioni e accreditamento con gli Enti Pubblici e Privati, nonché associazioni e/o strutture di servizi aventi analoghe finalità al fine di promuovere attività educative, ludiche, sociosanitarie, riabilitative, sportive, avviamento al lavoro, allo scopo di ricercare necessari sostegni per lo svolgimento e il raggiungimento delle finalità sociali;

·        promuovere, costituire, amministrare strutture riabilitative, sociosanitarie, assistenziali, sociali, anche in modo tra loro congiunto, strutture diurne o residenziali idonee a rispondere ai bisogni delle persone autistiche e con disturbi generalizzati dello sviluppo;

·        stabilire rapporti di collaborazione continuativa con le altre organizzazioni non lucrative allo scopo di sostenere i servizi da esse avviati a favore delle persone autistiche e con disturbi generalizzati dello sviluppo;

·        stabilire rapporti di collaborazione con associazioni italiane e straniere di cui si condividono obiettivi.

 

L’Organizzazione non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

 

 

Art.4 - Soci

4.1 - Sono Soci dell’Organizzazione coloro che hanno sottoscritto l'Atto di Costituzione e il presente Statuto (fondatori), quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo (ordinari).

 

Ciascun Socio maggiore d’età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di Soci, per l’approvazione e modificazione dello Statuto, dei Regolamenti e la nomina degli Organi Direttivi dell'Organizzazione.

Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell’Organizzazione.

4.2 - Il numero dei Soci è illimitato, ma non inferiore a tre.

4.3 - Tutti i Soci hanno parità di diritti e doveri e prestano la loro attività gratuitamente.

4.4 - Nella domanda di ammissione l'aspirante Socio dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Organizzazione.

 

4.4.1 - L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo che deve prendere in esame le domande di nuovi Soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione, deliberandone l'iscrizione nel registro dei Soci dell'Organizzazione.

 

4.4.2 - I Soci cessano di appartenere all’Organizzazione per dimissioni volontarie e per:

·        sopraggiunta impossibilità d’effettuare le prestazioni programmate;

·        mancato versamento della quota associativa per l’anno d’esercizio in corso;

·        decesso;

·        comportamento contrastante con gli scopi statutari;

·        persistente violazione degli obblighi statutari.

 

4.4.3 - L’ammissione e l’esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo. Il Socio espulso ha diritto al contraddittorio davanti l’Assemblea dei Soci che decide in modo inappellabile sull'argomento nella prima riunione convocata secondo le modalità fissate nel Regolamento.

 

 

Art.5 - Diritti e doveri dei Soci

5.1- I Soci devono versare la quota associativa che non ha carattere patrimoniale e è deliberata dall’Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del Bilancio Preventivo. La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di Socio e deve essere versata entro 30 giorni prima dell'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio di riferimento.

 

5.2 - I Soci hanno il diritto di:

·        partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa) e di votare direttamente o per delega;

·        conoscere i programmi con i quali l’Organizzazione intende attuare gli scopi sociali;

·        partecipare alle attività promosse dall’Organizzazione;

·        usufruire di tutti i servizi dell'Organizzazione;

·        dare le dimissioni in qualsiasi momento;

·        di accedere agli atti e registri dell’Organizzazione.

 

5.3 - I Soci sono obbligati a:

·        osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;

·        versare la quota associativa stabilita dall'Assemblea dei Soci;

·        svolgere le attività preventivamente concordate;

·        mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Organizzazione.

 

 

Art.6 - Patrimonio e Entrate

6.1 - Il patrimonio dell'Organizzazione è costituito da:

·        beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;

·        eventuali fondi di riserva costituiti con gli eventuali avanzi di esercizio;

·        eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati a incremento del patrimonio.

 

6.2 - Le entrate dell'Organizzazione sono costituite da:

·        quote associative;

·        contributi da persone fisiche e da Enti Pubblici e Privati;

·        entrate derivanti da attività istituzionali e connesse;

·        rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’Organizzazione a qualunque titolo.

 

 

Art.7 - Organi Sociali

 

Organi Sociali dell'Organizzazione sono:

·        l’Assemblea dei Soci;

·        il Consiglio Direttivo;

·        il Presidente.

·

Gli Organi Sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermati.

Le cariche sono tutte gratuite.

 

Art.8 - Assemblea dei Soci

8.1 - L’Assemblea dei Soci è costituita da tutti i Soci dell’Organizzazione.

8.2 - L’Assemblea dei Soci è convocata dal Consiglio Direttivo e è di regola presieduta dal Presidente dell'Organizzazione.

8.3 - L‘Assemblea dei Soci è convocata in via ordinaria almeno una volta all’anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Organizzazione.

 

8.4 - La convocazione può avvenire anche per richiesta motivata di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo dei Soci. In quest’ultimo caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea dei Soci deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

 

8.5 - L’Assemblea ordinaria è convocata per:

·        l’approvazione del Programma e del Preventivo Economico per l’anno successivo;

·        l’approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell'anno precedente;

·        l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo;

·        l’approvazione del Regolamento;

·        l’elezione dei componenti del Consiglio Direttivo;

·        l’ammontare della quota associativa a carico dei Soci dell’Organizzazione;

·        le decisioni in merito all’espulsione dei Soci.

 

D’ogni Assemblea dei Soci deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle Assemblee dei Soci. Le decisioni dell’Assemblea dei Soci sono impegnative per tutti i Soci.

8.6 - L'Assemblea Straordinaria dei Soci viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello Statuto o di scioglimento e liquidazione dell’Organizzazione.

 

8.7 - L’avviso di convocazione è inviato individualmente per iscritto ai Soci almeno quindici giorni prima della data stabilita e deve contenere l’ordine del giorno. L'Assemblea dei Soci, in assenza di leggi in materia e in analogia a quanto già previsto per le cooperative, può deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso che il numero dei Soci diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l’individuazione di una sede adatta.

 

8.8 - In prima convocazione l'Assemblea Ordinaria dei Soci è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci, presenti in proprio o per delega.

In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci, presenti in proprio o per delega. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell’Assemblea Ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

 

8.9 - Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell’Organizzazione sono richiesti le maggioranze indicate nell'art. 12.

 

8.10 - Ciascun Socio non può portare più di tre deleghe.

 

Art.9 - Consiglio Direttivo

9.1 - Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea dei Soci con le modalità fissate dal Regolamento ed è composto da un minimo di tre a un massimo di sette componenti. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora sono assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

 

9.2 - Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente e il Vice Presidente.

 

9.3 - Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

D’ogni riunione deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

 

9.4 - Compete al Consiglio Direttivo:

·        compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

·        fissare le norme per il funzionamento dell’Organizzazione;

·        sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci il Bilancio Preventivo, possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il Bilancio Consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo dell’anno interessato;

·        determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea dei Soci, promovendo e coordinando l’attività e autorizzando la spesa;

·        eleggere il Presidente e il Vice Presidente;

·        accogliere o respingere le domande degli aspiranti Soci;

·        deliberare in merito all’esclusione dei Soci;

·        ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità e d’urgenza;

·        assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai Soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal Bilancio;

·        istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee dei Soci con voto consultivo.

 

Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente o a un Comitato Esecutivo l’ordinaria amministrazione. Le riunioni dell’eventuale Comitato Esecutivo devono essere verbalizzate nell’apposito registro.

Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate dallo stesso nel corso del triennio non possono superare un terzo dei componenti in carica e devono essere convalidate dalla prima Assemblea dei Soci convocata successivamente alla nomina.

 

 

Art.10 - Presidente

10.1 - Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti a maggioranza dei voti.

10.2 - Il Presidente:

·        ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell’Organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio;

·        è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone quietanze liberatorie;

·        ha la facoltà di nominare Avvocati e Procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’Organizzazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;

·        convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo;

·        in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

 

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l’approvazione della relativa delibera.

Di fronte ai Soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell’assenza per impedimento del Presidente.

 

 

Art.11 - Bilancio

11.1 - Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, il Bilancio Preventivo e Consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci entro il 30 aprile.

 

11.2 - Dal Bilancio Consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

 

11.3 - Il Bilancio Consuntivo deve coincidere con l’anno solare.

 

11.4 - Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E’ vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, nel rispetto del comma 6 dell’art. 10 del D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Organizzazione, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge a favore di altre ONLUS.

 

 

Art.12 - Modifiche allo Statuto e Scioglimento dell’organizzazione

12.1 - Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all’Assemblea dei Soci da uno degli Organi Sociali o da almeno un decimo dei Soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea dei Soci con la presenza di almeno tre quarti dei Soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

12.2 - Lo scioglimento dell’Organizzazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci, dall’Assemblea dei Soci convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni dell’Assemblea dei Soci che nomina il liquidatore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge sentito l’Organo di Controllo di cui all’art. 3, comma 190, della Legge 662/96. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai Soci.

 

Art.13 - Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, al D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, e alle loro eventuali variazioni.