Statuto SPAZIO
AUTISMO - ONLUS |
Art.1 -
Costituzione 1.1 - Ai sensi degli artt.
36, 37 e seguenti del Codice Civile, è costituita lAssociazione denominata: SPAZIO AUTISMO - ONLUS, che in seguito sarà
denominata lOrganizzazione. LOrganizzazione
promuove attività di solidarietà sociale e agisce nel rispetto dellart. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS). LAssociazione
garantisce le pari opportunità tra uomo e donna e i diritti fondamentali della persona. 1.2 - I contenuti e la
struttura dellOrganizzazione sono ispirati a principi di solidarietà, di
trasparenza e di democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine
associativa alla vita dellOrganizzazione stessa. 1.3 - La durata
dellOrganizzazione è illimitata. 1.4 -
LOrganizzazione ha sede in Cinisello Balsamo. 1.5
- Il
Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della
stessa città. Art.2 -
Scopi LOrganizzazione,
senza fini di lucro, opera nel settore: ·
formazione; ·
tutela dei diritti
civili; ·
ricerca scientifica; ·
assistenza sanitaria; ·
assistenza sociale e socio
sanitaria; ·
beneficenza, per il perseguimento,
in via esclusiva, di scopi di solidarietà sociale concretati nelle finalità
istituzionali indicate nel successivo art. 3 ad esclusivo favore di persone autistiche e
con disturbi generalizzati dello sviluppo. Art.3 -
Finalità LOrganizzazione,
in considerazione del patto di costituzione e degli scopi che si propone, intende perseguire le seguenti finalità: ·
promuovere la formazione
degli operatori, leducazione specializzata, la tutela dei diritti civili, la ricerca
scientifica, lassistenza sanitaria, sociale e socio sanitaria a favore delle persone
autistiche e con disturbi generalizzati dello sviluppo, affinché sia loro garantito il
diritto inalienabile a una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente, nel
rispetto della loro dignità e del principio delle pari opportunità; ·
promuovere
linformazione mediante corsi, convegni, seminari e pubblicazioni in coerenza con le
definizioni internazionali di Autismo e di Disturbo Generalizzato dello Sviluppo formulate
nelle classificazioni internazionali: ICD (International Classification of Deseases and Disorders) dellOrganizzazione Mondiale della Sanità e DSM (Diagnotic and Statistical Manual of Mental Disorders)
della Società Psichiatrica Americana e con lo stato dellarte delle più recenti
conoscenze; ·
creare un collegamento
tra le famiglie e valorizzarne le potenzialità terapeutiche e il valore essenziale, come
primaria componente educativa; ·
sostenere équipe
scientifiche allo scopo di orientare la ricerca verso studi sullautismo, le sue
cause e i possibili rimedi; ·
promuovere la diffusione
delle conoscenze acquisite nei settori dellassistenza sanitaria e sociale,
nelleducazione scolastica e professionale e negli interventi mirati
allintegrazione nella scuola, nel lavoro, nello sport e nella società; ·
stabilire rapporti di
collaborazione, collegamento, convenzioni e accreditamento con gli Enti Pubblici e
Privati, nonché associazioni e/o strutture di servizi aventi analoghe finalità al fine
di promuovere attività educative, ludiche, sociosanitarie, riabilitative, sportive,
avviamento al lavoro, allo scopo di ricercare necessari sostegni per lo svolgimento e il
raggiungimento delle finalità sociali; ·
promuovere, costituire,
amministrare strutture riabilitative, sociosanitarie, assistenziali, sociali, anche in
modo tra loro congiunto, strutture diurne o residenziali idonee a rispondere ai bisogni
delle persone autistiche e con disturbi generalizzati dello sviluppo; ·
stabilire rapporti di
collaborazione continuativa con le altre organizzazioni non lucrative allo scopo di
sostenere i servizi da esse avviati a favore delle persone autistiche e con disturbi
generalizzati dello sviluppo; ·
stabilire rapporti di
collaborazione con associazioni italiane e straniere di cui si condividono obiettivi. LOrganizzazione
non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. Art.4 -
Soci 4.1 - Sono Soci
dellOrganizzazione coloro che hanno sottoscritto l'Atto di Costituzione e il
presente Statuto (fondatori), quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo (ordinari). Ciascun Socio
maggiore detà ha diritto di voto, senza regime preferenziale
per categorie di Soci, per lapprovazione e modificazione dello Statuto, dei
Regolamenti e la nomina degli Organi Direttivi dell'Organizzazione. Sono escluse
partecipazioni temporanee alla vita dellOrganizzazione. 4.2
- Il
numero dei Soci è illimitato, ma non inferiore a tre. 4.3 - Tutti i Soci
hanno parità di diritti e doveri e prestano la loro attività gratuitamente. 4.4 - Nella
domanda di ammissione l'aspirante Socio dichiara di accettare
senza riserve lo Statuto dell'Organizzazione. 4.4.1 -
L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo che deve prendere in
esame le domande di nuovi Soci nel corso della prima riunione successiva alla data di
presentazione, deliberandone l'iscrizione nel registro dei Soci dell'Organizzazione. 4.4.2 - I Soci
cessano di appartenere allOrganizzazione per dimissioni volontarie e per: ·
sopraggiunta impossibilità
deffettuare le prestazioni programmate; ·
mancato versamento della
quota associativa per lanno desercizio in corso; ·
decesso; ·
comportamento contrastante con
gli scopi statutari; ·
persistente violazione degli
obblighi statutari. 4.4.3 -
Lammissione e lesclusione vengono deliberate dal
Consiglio Direttivo. Il Socio espulso ha diritto al contraddittorio davanti
lAssemblea dei Soci che decide in modo inappellabile sull'argomento nella prima
riunione convocata secondo le modalità fissate nel
Regolamento. Art.5 - Diritti e doveri dei Soci 5.1- I Soci
devono versare la quota associativa che non ha carattere patrimoniale e è deliberata
dallAssemblea dei Soci convocata per l'approvazione del Bilancio Preventivo. La
quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso,
di decesso o di perdita della qualità di Socio e deve essere
versata entro 30 giorni prima dell'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del
Bilancio Consuntivo dell'esercizio di riferimento. 5.2 - I Soci hanno
il diritto di: ·
partecipare alle Assemblee (se
in regola con il pagamento della quota associativa) e di votare direttamente o per delega; ·
conoscere i programmi con i
quali lOrganizzazione intende attuare gli scopi sociali; ·
partecipare alle attività
promosse dallOrganizzazione; ·
usufruire di tutti i servizi
dell'Organizzazione; ·
dare le dimissioni in
qualsiasi momento; ·
di accedere agli atti
e registri dellOrganizzazione. 5.3 - I Soci sono
obbligati a: ·
osservare le norme del
presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali; ·
versare la quota
associativa stabilita dall'Assemblea dei Soci; ·
svolgere le attività
preventivamente concordate; ·
mantenere un comportamento
conforme alle finalità dell'Organizzazione. Art.6 -
Patrimonio e Entrate 6.1 - Il
patrimonio dell'Organizzazione è costituito da: ·
beni mobili e immobili
che diverranno di proprietà dell'Associazione; ·
eventuali fondi di riserva
costituiti con gli eventuali avanzi di esercizio; ·
eventuali erogazioni,
donazioni e lasciti destinati a incremento del patrimonio. 6.2 - Le
entrate dell'Organizzazione sono costituite da: ·
quote associative; ·
contributi da persone fisiche
e da Enti Pubblici e Privati; ·
entrate derivanti da
attività istituzionali e connesse; ·
rendite di beni mobili o
immobili pervenuti allOrganizzazione a qualunque titolo. Art.7 -
Organi Sociali Organi Sociali
dell'Organizzazione sono: ·
lAssemblea dei Soci; ·
il Consiglio
Direttivo; ·
il Presidente. · Gli Organi
Sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermati. Le cariche sono
tutte gratuite. Art.8 -
Assemblea dei Soci 8.1 -
LAssemblea dei Soci è costituita da tutti i Soci dellOrganizzazione. 8.2
- LAssemblea
dei Soci è convocata dal Consiglio Direttivo e è di regola
presieduta dal Presidente dell'Organizzazione. 8.3 - LAssemblea
dei Soci è convocata in via ordinaria almeno una volta allanno
e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Organizzazione. 8.4 - La convocazione
può avvenire anche per richiesta motivata di almeno due componenti
del Consiglio Direttivo o di un decimo dei Soci. In questultimo
caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici
giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea dei Soci deve essere tenuta
entro 30 giorni dalla convocazione. 8.5 -
LAssemblea ordinaria è convocata per: ·
lapprovazione del
Programma e del Preventivo Economico per lanno successivo; ·
lapprovazione della
relazione di attività e del rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell'anno
precedente; ·
l'esame delle
questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo; ·
lapprovazione del
Regolamento; ·
lelezione dei
componenti del Consiglio Direttivo; ·
lammontare della
quota associativa a carico dei Soci dellOrganizzazione; ·
le decisioni in
merito allespulsione dei Soci. Dogni
Assemblea dei Soci deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle Assemblee
dei Soci. Le decisioni dellAssemblea dei Soci sono impegnative per tutti i Soci. 8.6 - L'Assemblea
Straordinaria dei Soci viene convocata per la discussione delle
proposte di modifica dello Statuto o di scioglimento e liquidazione
dellOrganizzazione. 8.7
-
Lavviso di convocazione è inviato individualmente per iscritto ai Soci almeno
quindici giorni prima della data stabilita e deve contenere lordine del giorno.
L'Assemblea dei Soci, in assenza di leggi in materia e in analogia a quanto già previsto
per le cooperative, può deliberare la regolamentazione di
altre idonee modalità di convocazione nel caso che il numero dei Soci diventasse
particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa lindividuazione di
una sede adatta. 8.8 - In prima
convocazione l'Assemblea Ordinaria dei Soci è regolarmente costituita con la presenza
della metà più uno dei Soci, presenti in proprio o per delega. In seconda
convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci, presenti in
proprio o per delega. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della
prima. Le deliberazioni dellAssemblea Ordinaria sono adottate a maggioranza semplice
dei presenti. 8.9 - Per le
deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo
scioglimento e la liquidazione dellOrganizzazione sono richiesti le maggioranze
indicate nell'art. 12. 8.10 - Ciascun Socio non può
portare più di tre deleghe. Art.9 -
Consiglio Direttivo 9.1 - Il Consiglio
Direttivo è eletto dallAssemblea dei Soci con le modalità
fissate dal Regolamento ed è composto da un minimo di tre a un massimo di sette
componenti. Resta in carica tre anni e i suoi componenti
possono essere rieletti. Essi decadono qualora sono assenti ingiustificati per tre volte
consecutive. 9.2 - Il Consiglio
Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti
il Presidente e il Vice Presidente. 9.3 - Il Consiglio
Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e
quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In
tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della
richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e
rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto
consultivo. Le riunioni del
Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Dogni
riunione deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle riunioni del
Consiglio Direttivo. 9.4 - Compete al
Consiglio Direttivo: ·
compiere tutti gli atti di
ordinaria e straordinaria amministrazione; ·
fissare le norme per il
funzionamento dellOrganizzazione; ·
sottoporre
allapprovazione dellAssemblea dei Soci il Bilancio Preventivo, possibilmente
entro la fine del mese di dicembre e comunque con il Bilancio Consuntivo entro la fine del
mese di aprile successivo dellanno interessato; ·
determinare il programma di
lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato
dallAssemblea dei Soci, promovendo e coordinando lattività e autorizzando la
spesa; ·
eleggere il Presidente e il
Vice Presidente; ·
accogliere o respingere le
domande degli aspiranti Soci; ·
deliberare in merito
allesclusione dei Soci; ·
ratificare, nella prima
seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal
Presidente per motivi di necessità e durgenza; ·
assumere il personale
strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai Soci e
comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal Bilancio; ·
istituire gruppi a sezioni
di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del
Consiglio Direttivo e alle Assemblee dei Soci con voto consultivo. Il Consiglio
Direttivo può delegare al Presidente o a un Comitato Esecutivo
lordinaria amministrazione. Le riunioni delleventuale Comitato Esecutivo
devono essere verbalizzate nellapposito registro. Le eventuali
sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate
dallo stesso nel corso del triennio non possono superare un terzo dei componenti in carica
e devono essere convalidate dalla prima Assemblea dei Soci convocata successivamente alla
nomina. Art.10 -
Presidente 10.1 - Il Presidente è
eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti a maggioranza
dei voti. 10.2 - Il Presidente: ·
ha la firma e la
rappresentanza sociale e legale dellOrganizzazione nei confronti di terzi e in
giudizio; ·
è autorizzato a
eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da
Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone quietanze liberatorie; ·
ha la facoltà di
nominare Avvocati e Procuratori nelle liti attive e passive riguardanti
lOrganizzazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa; ·
convoca e presiede le
riunioni dellAssemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo; ·
in caso di necessità
e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli
a ratifica nella prima riunione successiva. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono
svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per lapprovazione
della relativa delibera. Di fronte ai
Soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova
dellassenza per impedimento del Presidente. Art.11 -
Bilancio 11.1 - Ogni anno devono essere
redatti, a cura del Consiglio Direttivo, il Bilancio Preventivo e Consuntivo da sottoporre
allapprovazione dellAssemblea dei Soci entro il 30 aprile. 11.2 - Dal Bilancio
Consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti
ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche. 11.3 - Il Bilancio
Consuntivo deve coincidere con lanno solare. 11.4 - Gli utili o gli
avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività
istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
E vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, nel rispetto del
comma 6 dellart. 10 del D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, di utili
e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita
dellOrganizzazione, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge a favore di
altre ONLUS. Art.12 -
Modifiche allo Statuto e Scioglimento
dellorganizzazione 12.1 - Le proposte di
modifica allo Statuto possono essere presentate allAssemblea dei Soci da uno degli
Organi Sociali o da almeno un decimo dei Soci. Le relative deliberazioni sono approvate
dallAssemblea dei Soci con la presenza di almeno tre quarti
dei Soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 12.2 - Lo scioglimento
dellOrganizzazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato, con il
voto favorevole di almeno tre quarti
dei Soci, dallAssemblea dei Soci convocata con specifico ordine del giorno.
I beni che residuano dopo lesaurimento della liquidazione
sono devoluti ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) operanti
in identico o analogo settore, secondo le indicazioni dellAssemblea dei Soci che
nomina il liquidatore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge sentito
lOrgano di Controllo di cui allart. 3, comma 190, della Legge 662/96. In
nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai Soci. Art.13 -
Norme di rinvio Per quanto non
previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in
materia, con particolare riferimento al Codice Civile, al D.lgs.
4 dicembre 1997, n. 460, e alle loro eventuali variazioni. |